Cyberbullismo, internet e norme sociali

Cyberbullismo, internet e norme sociali

[:it]17Come si può definire il cyber-bullismo? che differenza c’è con il bullismo? Quali sono le responsabilità delle famiglie? quali sono le ripercussioni psicologiche per chi subisce attacchi di cyberbullismo?

Questi alcuni dei quesiti dibattuti nella tavola rotonda organizzata da Elsa Italia e Centro Studi di Informatica Giudirica di Ivrea-Torino  il 5 marzo all’Università di Torino, intorno presentazione del libro di Mauro Ozenda  e Laura Bissolotti – Sicuri in Rete – Hoepli, 2o11.

Il volume, una buona guida per famiglie e insegnanti, frutto di anni di esperienza degli autori di corsi rivolti alle scuole e alle famiglie, affronta con un linguaggio semplice e un approccio positivo gli aspetti più o meno problematici dell’uso della rete da parte dei minori:i virus, videogiohi, pornografia, motori di ricerca sicuri, chat, privacy e proprietà intellettuale sono alcuni dei temi trattati sempre con competenza e precisione.

L’incontro aveva anche l’obiettivo di presentare il lavoro fatto da Centro Studi di informatica Giuridica di Ivrea-Torino (Cisg) in riferimento alla consultazione pubblica lanciata dal MISE sul cyberbullismo. Difficile sintetizzare tre ore di dibattito multidisciplinare: di seguito solo alcuni appunti.

L’Avv. Monica Senor (@masenor) partendo dal concetto che il minore ha diritto di accesso ad internet ma ha anche il diritto di essere protetto, ha sottolineato che esistono già nella legislazione strumenti efficaci per contrastare l’esposizione a contenuti illeciti, quali  la pedopornografia, mentre non è stata ancora adottata dall’Italia la direttiva contro il grooming (adescamento). Nello specifico del cyberbullismo, c’è confusione e  mistificazione, vedi il comunicato di SavetheChildren che lo definiva erroneamente come la maggiore preoccupaizone dei giovani, confondendolo con il bullismo  (ecco l’articolo che spiega l’errore). La mancanza di definizione di cyberbullismo non permette di delimitare il campo di cui si discute: secondo it’s complicate di danah boyd, il bullismo è un’aggressione fisica o psicologica, ripetuta nel tempo, con uno squilibrio di forze ma non c’e’ una specificità di “cyberbullismo” che viene definito dalla boyd “drama”, come un generico “hate speech”.  – Il suo articolo descrive molto meglio quanto fin qui ho tentato di riassumere.

Il codice penale con l’articolo 612 bis  prevede la tutela per chi è oggetto di atti persecutori (stalking), che sembrano coprire anche i casi di bullismo e cyberbullismo: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”

Anche il dott. Alberto Rossetti, psicologo, non vede una separazione fra bullismo e cyberbullismo, infatti esiste una continuità fra identità analogica e digitale, con confini sfumati. Qui le sue riflessioni in merito.

Dal punto di vista del codice civile, l’Avv. Maria Grazia D’Amico (Csig Ivrea-Torino)  ha ricordato che non ci sono limiti di età per i danni civili: sono infatti due gli articoli di riferimento (2046 e 2048)  relativamente alla responsabilità del danno per illeciti commessi da minori. Nella nostra legislazioni i genitori hanno la presunzione di colpa e sta a loro dimostrare di aver correttamente educato i figli alla convivenza civile.

Dopo la famiglia, la scuola avrebbe il compito di educare ma oggi non c’è  ancora in Italia uno specifico impegno da parte del ministero dell’istruzione a investire nella costruzione di una cittadinanza digitale: l’azione europea Better internet for children, prevedeva entro il 2013 che tutti gli stati membri adottassero misure per introdurre nelle scuole l’insegnamento dell’uso sicuro di Internet.

Il prof Durante ha ritenuto poco utile la concezione strumentale delle tecnologie per affrontare il dibattito: dire che la rete è uno strumento e come tale non può essere né buono né cattivo, non ci aiuta. Di fatto siamo immersi in un contesto dove la dicotomia reale/virtuale non ha più senso: non basta spegnere la televisione per non essere immersi nella cultura televisiva. Interessante la riflessione sul tema web 2.0 come “condivisione”:  questo porta anche a condividere rapporti negativi, come appunto gli hate speech.

Il contributo del prof. Pagallo ha sottolineato come  sia in corso una rivoluzione e di come ne sia appena iniziata un’altra con i dispositivi mobili: alcuni Paesi come il Giappone hanno introdotto nelle scuole da 15 anni il tema della computer ethics, proprio per sostenere le persone nell’affrontare nuove situazioni. Pagallo  ha sollevato la questione sul fatto che il bullismo sia un fenomeno locale.  In particolare  questo punto, mi pare davvero discriminante: il cyberbullismo si sviluppa sempre come una prosecuzione di atti di bullismo che avvengono in classe, in palestra o in parrocchia, fra ragazzi e persone che si conoscono e si frequentano. Non esiste il cyberbullismo fra sconosciuti altrimenti si parla di hate speech,

La tavola si è conclusa con numerose riflessioni e contributi dal pubblico, che hanno evidenziato ulteriormente la difficoltà per gli adulti di avere un ruolo di guida e di esempio nell’uso sano e consapevole delle tecnologie da un lato e dall’altro dalla sempre più diffusa incapacità degli adulti, di porre dei limiti: la fase che stiamo vivendo richiede nuove norme, ma più che di articoli di legge, abbiamo bisogno di adeguare le norme sociali.

Forse non a caso  in Carnage  di Polanski (adattamento del testo “Il dio del massacro”)che racconta il rapporto fra le famiglie a seguito di un episodio di bullismo i ragazzi non si vedono mai.

Un particolare ringraziamento all’Avv. Mauro Alovisio per l’invito e per aver organizzato un panel davvero completo per la diversità e la complementarietà dei punti di vista.[:]

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